Questa sezione, in costante aggiornamento, si rivolge agli studenti e alle famiglie e presenta le risposte alle domande più frequenti relative alla gestione dei casi COVID nelle scuole.
Aggiornate al 19/05/2021
1. Quali sono i casi in cui le lezioni si svolgono a distanza?
Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado nonché almeno per il 50% della popolazione studentesca delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, , le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché nelle c.d. zone rosse sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca e, nelle c.d. zone gialle e arancioni, ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. La disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio. (DL n. 52 del 22/04/2021)
2. Quali sono le eccezioni allo svolgimento delle attività didattiche a distanza?
È prevista “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. (DPCM 2 marzo 2021, Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 13 del 6/01/2021, Nota USR Sicilia prot. 1126 del 18/01/2021)
3. Sono previste misure per i casi in cui la mancanza di strumenti tecnologici, non diversamente reperibili, non consente agli alunni l’accesso alla didattica digitale integrata?
Le istituzioni scolastiche valuteranno se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni interessati da situazioni di digital divide non altrimenti risolvibili. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020)
4. Come si svolgono le attività didattica per la scuola in ospedale e per l’istruzione domiciliare?
Per la scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare, è auspicabile il proseguimento della didattica in presenza ove sia possibile garantirla, nello stretto rapporto con i medici e con le famiglie che caratterizza questa esperienza. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020)
5. Quando i bambini/ragazzi devono indossare la mascherina a scuola?
L’attività didattica ed educativa, che per effetto del DPCM del 2 marzo possa svolgersi in presenza, deve prevedere l’uso obbligatorio della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale anche per il secondo ciclo di istruzione, per quelle attività che sono svolte in presenza. (cfr. DPCM 2 marzo 2021)
6. Come si deve comportare uno studente in prossimità di compagni che non possono mettere la mascherina?
Bisogna mantenere la distanza di sicurezza, la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
7. Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?
Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla (art. 1 c.1 DPCM 7 agosto 2020). Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento (cfr. verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020).
8. È previsto l’uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare?
Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto:
- dell’esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;
- dell’esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;
- dell’obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
(Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 505 del 22/02/2021)
9. In che modalità si svolgono le lezioni nei CPIA?
Per i CPIA è possibile equiparare il primo livello all’istruzione del primo ciclo di istruzione. Si invitano le istituzioni scolastiche a valutare se rimodulare l’organizzazione delle attività in modo consentire entro le ore 22:00 il rientro a casa degli studenti iscritti, poiché lo di studio non è contemplato dal DPCM 2 marzo 2021 come deroga al divieto di spostamento tra le ore 22:00 e le ore 5:00 (infatti si fa riferimento a motivi di lavoro, salute e necessità, mentre nello stesso comma per la restante parte della giornata è esplicitato anche lo studio come idonea motivazione per gli spostamenti).
10. Uno studente che, pur non avendo una temperatura superiore a 37,5 gradi, abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari può recarsi a scuola?
No e deve avvertire il proprio Pediatra o il Medico di Medicina Generale.
11. Nel caso di alunni con disabilità possono essere utili delle indicazioni specifiche predisposte dalla famiglia o dai medici che lo seguono?
Sì, le indicazioni specifiche dovranno essere comunicate alla scuola che in caso di necessità provvederà ad informare gli operatori sanitari per agevolare l’intervento.
12. Da parte dei genitori sono da tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel comportamento dei propri figli quali eccessivo pianto o irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia legati alla situazione epidemiologica e alle nuove realtà organizzative?
Sì, in questo caso è opportuno rivolgersi al Pediatra o al Medico di base. Il Ministero dell’Istruzione inoltre, sulla base della convenzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, ha promosso azioni di sostegno psicologico per fronteggiare le situazioni di criticità conseguenti alla situazione di isolamento vissuta che sono coordinate dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali. Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)
13. È previsto il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico per gli studenti o alunni fragili?
Le istituzioni scolastiche valutano, d’intesa con le famiglie, la possibilità di ricorrere ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico a favore degli studenti o alunni con patologie gravi o immunodepressione certificata che fruiscono di percorsi di Didattica Digitale, in modalità integrata o esclusiva o di percorsi di istruzione domiciliare (O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020). (FAQ del Ministero dell’Istruzione)
14. Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19?
Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 deve avvisare immediatamente i genitori/tutore legale e contattare l’USCA di riferimento utilizzando i recapiti del Dipartimento di Prevenzione comunicati dall’ASP competente. L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
15. Come si procede nel caso in cui un alunno risulti positivo al test?
Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della ASP notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti stretti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. (Cfr. Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”).
16. Come si procede se l’alunno risulta negativo al test?
Se il test è negativo, l’alunno dovrà comunque restare a casa se presenta altri sintomi non riconducibili al COVID, fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico di Medicina Generale il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola.
17. Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?
In tale situazione, l'alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico di Medicina Generale che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test. Nel caso di esito positivo si applicano le procedure di cui alla faq n. 18.
18. Nel caso di in cui uno studente risulti positivo al tampone, quale è la procedura di comunicazione alla scuola?
In caso di esito positivo del tampone effettuato ad uno studente, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP avviserà il referente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di un tampone. Anche i genitori avranno cura di segnalare la positività dello studente alla scuola (Dirigente scolastico, docente coordinatore della classe).
19. Se un alunno, o operatore scolastico, è convivente di un caso accertato di Sars-Cov-2 deve essere posto in quarantena?
Un alunno, o un operatore scolastico, convivente di un caso accertato di Covid-19 sarà considerato, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020).
20. Nel caso in cui uno studente viene posto in isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario, l’isolamento è esteso anche a tutti i congiunti conviventi?
Sì, se lo studente è positivo al COVID.
No, nel caso in cui lo studente è in quarantena perché un compagno di classe (contatto stretto) è risultato positivo al COVID.
21. Gli studenti i cui fratelli o altri familiari conviventi sono in attesa dell’esito del tampone, possono recarsi a scuola?
Si, lo studente non deve stare in isolamento fiduciario nel periodo di attesa dell’esito del tampone; può pertanto continuare ad andare a scuola mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di prevenzione e i DPI come previsti dalle norme vigenti, ferma restando la valutazione prudenziale di chi esercita la potestà genitoriale dello studente.
22. Da quali canali istituzionali la scuola è avvisata del rientro dell’alunno da una zona estera a rischio COVID-19?
Valgono le disposizioni nazionali e regionali che prevedono la comunicazione alle Asp e la registrazione nel portale della Regione Sicilia.
23. Quali sono le indicazioni per gli studenti che hanno fratelli o altri congiunti immunodepressi?
Le condizioni di isolamento, anche psicologico, al quale sono spesso costretti gli studenti con un genitore o fratello/sorella convivente con una fragilità documentata, sono particolarmente a rischio quanto numerose. É evidente che anche a questi studenti, esattamente come a tutti, va garantito il diritto allo studio. In presenza, pertanto, di una immunodepressione documentata di uno dei genitori o fratelli/sorelle conviventi, la scuola (con apposita delibera) può prevedere la realizzazione di interventi mirati di didattica digitale integrata, valutando con i medici curanti anche l’eventualità di ore erogate in presenza con tutte le cautele del caso e adeguando in maniera flessibile (e dinamica, in relazione alle mutevoli possibilità di frequenza) le modalità di valutazione degli apprendimenti e il computo delle assenze.
24. Quale differenza c’è tra isolamento e quarantena?
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi (Cfr. Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”).
25. Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?
Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)
26. Il diritto allo studio è garantito per gli studenti “fragili”?
L’Ordinanza Ministeriale n.134 del 9 ottobre 2020 definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli alunni fragili, ossia le studentesse e gli studenti con patologie gravi o immunodepressi - con particolare attenzione per questi ultimi - che sarebbero esposti a un rischio di contagio particolarmente elevato frequentando le lezioni in presenza. Le scuole potranno fare ricorso, per gli studenti fragili, alla didattica digitale integrata o all’istruzione domiciliare. Nei casi di disabilità grave associata a fragilità certificata, in cui sia necessario garantire la presenza dell’alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive, le scuole potranno adottare forme organizzative idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle lezioni. Né va esclusa la possibilità di realizzare progetti flessibili che integrino le due modalità (didattica digitale integrata e moduli di istruzione domiciliare erogata in presenza) e, per gli apprendimenti a distanza, interventi che facilitino la comprensione dei contenuti e l’elaborazione efficace degli stessi attraverso agili modalità di verifica e l’interazione puntuale con il gruppo dei pari, con metodologie e criteri di valutazione di volta in volta negoziati e condivisi con l’alunno.
27. È vero che non ci sarà più la mensa?
Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula. Il CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020), prevede la fornitura del pasto in “lunch box” come misura residuale, dopo aver valutato tutte le altre opzioni, già indicate nel testo del quesito. Nel caso si adotti la soluzione del “lunch box” è bene pulire e disinfettare i banchi prima e dopo aver consumato il pasto. Per il pasto, inoltre, i banchi non devono essere spostati dalla loro posizione, già definita per rispettare i parametri di distanziamento previsti dal CTS.
28. È ipotizzabile all’Infanzia prevedere il pranzo in sezione per poter usare aula attualmente adibita a mensa come spazio per una sezione e garantire maggior distanziamento generale?
Sì, previa pulizia e disinfezione delle superfici impiegate per pranzare, da ripetersi anche al termine del pasto, è possibile organizzare il pranzo all’interno della sezione.
29. L’esito del Tampone effettuato presso una struttura privata ha validità per il Dipartimento di prevenzione dell’ASP?
Si, se si tratta di un tampone molecolare effettuato presso una struttura autorizzata dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
30. Le scuole sono tenute ad acquisire il consenso di alunni, genitori e insegnanti per attivare la didattica a distanza?
No. Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività formative delle scuole di ogni ordine e grado. Peraltro, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro (cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).
31. La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?
Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte.
(cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq)
32. Quali sono le informazioni che l'istituzione scolastica può raccogliere dagli studenti o dai genitori, per gli alunni minorenni, nell’ambito delle azioni volte a prevenire il contagio da Covid-19?
Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che le istituzioni scolastiche devono adottare in base al quadro normativo vigente (cfr. Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020) vi è, in particolare, quella di informare studenti e famiglie in merito al divieto di fare ingresso nei locali scolastici:
- in presenza di temperatura superiore ai 37.5°
- se provenienti da zone a rischio
- se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
Le scuole non possono, nell'ambito dei cosiddetti "Patti di corresponsabilità" o attraverso altra modulistica, imporre invece alle famiglie e agli alunni di dichiarare periodicamente l’assenza di tali impedimenti all’accesso ai locali scolastici, ma, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto n. 58/2020, possono invece richiedere alle famiglie di collaborare, informando il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, circa:
- eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai;
- il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19.
Resta salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del personale scolastico (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; v. FAQ del Garante - Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria). (FAQ del Ministero dell’Istruzione)
33. Sono consentite le riprese e le registrazioni audio-video delle lezioni svolte nell’ambito della didattica digitale integrata?
Nell’ambito della didattica digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni. Diversamente non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe. Ciò in quanto l’utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza (cfr. FAQ del Garante “Scuola e privacy” in www.gpdp.it ; vedi anche la sezione dedicata a “L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati” delle richiamate “Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”). Si raccomanda, inoltre, di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d’autore). In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque). (FAQ del Ministero dell’Istruzione)
34. L'istituzione scolastica può creare un account per la registrazione dello studente o del docente alle piattaforme per la didattica digitale integrata?
Quando la creazione di un account personale è necessaria per l’utilizzo di piattaforme per la didattica digitale integrata, il trattamento dei dati personali, riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, è ammesso purché vengano attivati, per impostazione predefinita, i soli servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività didattica e non deve essere richiesto il consenso dell’utente (studente, genitore o docente) o la sottoscrizione di un contratto. Non è comunque ammessa l’attivazione automatica di servizi o funzionalità ulteriori, non necessari a fini didattici (es. geolocalizzazione o sistemi di social login). Nella configurazione degli account associati a studenti e/o docenti, occorre, tra l'altro, adottare adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti, utilizzare robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione (es. evitando la pre-impostazione di password facilmente conoscibili), definire password policy adeguate e differenziate in funzione degli specifici rischi del trattamento e attribuire di profili di autorizzazione che assicurino l’accesso selettivo ai dati. Al fine di evitare l'uso scorretto e accrescere la consapevolezza nell'utilizzo dei servizi online per la didattica, è opportuno che le scuole effettuino campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e loro familiari, nonché forniscano istruzioni a docenti, e altro personale, sulle corrette modalità di fruizione dei predetti servizi nel rispetto dei diritti altrui. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)
35. Dove possiamo trovare indicazioni riguardo la tutela della privacy durante la DDI?
Tali indicazioni sono reperibili nel documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, a cura del Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla Nota del Ministero n. 11600 del 3 settembre 2020, il cui fine è di fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per l'implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)
36. Le scuole possono trattare particolari categorie di dati personali nell'ambito della emergenza sanitaria, tra cui i dati relativi allo stato di salute?
Si, istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati poiché la base giuridica per tale trattamento è costituita dalla normativa finalizzata al contenimento della diffusione del virus all'interno degli istituti scolastici.
37. Per quanto tempo le scuole possono detenere i dati personali trattati nell'ambito della emergenza sanitaria?
Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di conservare e proteggere i dati raccolti secondo quando previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) ed in base alla normativa nazionale di adeguamento di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e comunque per il tempo strettamente necessario.
38. Le scuole possono diffondere i dati personali relativi a categorie particolari, quali quelli riguardanti lo stato di salute, di insegnanti, alunni e genitori all'esterno?
No, gli Istituti scolastici non possono diffondere tali dati all'esterno e sono tenuti al trattamento degli stessi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
39. È possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all’eventuale esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l’accesso a scuola?
No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l’altrui stato di salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari. Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti, attraverso un’apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, etc. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)
40. È vero che durante la quarantena del figlio o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?
È vero. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. (D.L. n. 30 del 13/03/2021, art. 2 c. 1)
41. A quale misura può ricorrere il genitore se la prestazione di lavoro non può essere resa in modalità agile?
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro fruendo di congedo straordinario retribuito al 50% per tutto o parte il periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Nel caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha i medesimi diritti senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. (D.L. n. 30 del 13/03/2021, art. 2 commi 2 e 5)
42. La circolazione delle varianti richiede una modifica delle misure di prevenzione in ambito comunitario?
No, non è indicato modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani. Al contrario poiché il rischio di trasmissione associato all’introduzione e alla diffusione nella comunità delle varianti di SARS-CoV-2 è stato valutato come alto è necessaria un’applicazione più rigorosa delle misure per ridurre la diffusione dell’infezione. (“Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021”)
43. Se una persona vaccinata con una o due dosi viene identificata come contatto stretto di un caso positivo, bisogna adottare le misure previste per i contatti stretti?
Sì. Indipendentemente dalla vaccinazione le persone individuate dalle autorità sanitarie come contatti stretti di un caso COVID-19 dovranno adottare le disposizioni prescritte dalle competenti autorità. (“Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021”)
44. Nel caso di infezione da SARS-Cov-2 da parte degli studenti il dirigente scolastico è tenuto a effettuare la denuncia all’INAIL?
L’Inail ha chiarito che l’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:
a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Sono quindi esclusi gli infortuni non connessi ad attività per le quali sussiste l’obbligo di legge, così come l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
L’Inail ha quindi specificato che esiste una limitazione della tutela assicurativa che non consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di infortunio. Resta fermo che, anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio e l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail. (Circolare Ministero dell’Istruzione 688 del 5 maggio 2021)
45. È previsto il riconoscimento dell’infortunio per docenti e studenti anche durante la didattica a distanza?
Come è noto la didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail (Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79 Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi). L’Inail ha precisato che la copertura assicurativa non può pertanto che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.
Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista (Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28 “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”):
a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento dell’attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.
b) siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.
Inoltre nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, strumenti che richiedono l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici. L’Inail ritiene dunque che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo - ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza. (Circolare Ministero dell’Istruzione 688 del 5 maggio 2021)