Questa sezione, in costante aggiornamento, si rivolge al personale scuola e ai dirigenti scolastici e contiene le risposte alle domande più frequenti relative alla gestione dei casi COVID nelle scuole.

 Aggiornate al 19/05/2021

1. Quali sono i casi in cui le lezioni si svolgono a distanza?

Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado nonché almeno per il 50% della popolazione studentesca delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, , le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché nelle c.d. zone rosse sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca e, nelle c.d. zone gialle e arancioni, ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. La disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio. (DL n. 52 del 22/04/2021)

2. Quali sono le eccezioni allo svolgimento delle attività didattiche a distanza?

È prevista “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. (DL n. 44 del 1° aprile 2021, Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 13 del 6/01/2021, Nota USR Sicilia prot. 1126 del 18/01/2021)

3. Sono previste misure per i casi in cui la mancanza di strumenti tecnologici, non diversamente reperibili, non consente agli alunni l’accesso alla didattica digitale integrata?

Le istituzioni scolastiche valuteranno se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni interessati da situazioni di digital divide non altrimenti risolvibili. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020)

4. Come viene organizzato l’orario di lavoro dei docenti che svolgono didattica integrativa a distanza?

Sulla base dell’articolo 2 dell’ipotesi di CCNI, il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2002 del 9/11/2020)

5. Come avviene la rilevazione presenze dei docenti che svolgono didattica integrativa a distanza?

Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico come previsto dall’art. 5 dell’ipotesi di CCNI. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2002 del 9/11/2020)

6. Il docente che svolge didattica integrativa a distanza può partecipare alle Assemblee sindacali?

Il docente mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro che, come previsto dall’ art. 8 dell’ipotesi di CCNI, si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2002 del 9/11/2020)

7. Il personale docente può utilizzare permessi o altre modalità per partecipare alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI?

Sì, il personale docente può utilizzare i permessi per la formazione previsti dall’articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/2009; i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto di confronto ai sensi dell’articolo 22, comma 8, lettera b3). Ove non sia possibile utilizzare detti permessi, e in considerazione dell’importanza di garantire la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata all’interno degli impegni di cui all’articolo 29, comma 1 e comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006/2009. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

8. La formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell’orario di servizio?

Sì. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

9. Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrare come formazione nel proprio orario di servizio quella svolta con l'animatore digitale sulla piattaforma in uso? 

Sì, nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 29 del CCNL. È un dovere dell’istituzione scolastica offrire formazione nonché un diritto da esercitare da parte del docente partecipare ai percorsi formativi deliberati, in particolare nella fase di ingresso, al fine di garantire l’attività didattica. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

10. Che cosa si intende per attività docente prestata in modalità sincrona?

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità sincrona come caratterizzate da interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti. Tali ore sono assicurate, per almeno i quantitativi minimi previsti, per l’intero gruppo classe, anche agendo con gruppi di alunni. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

11. Che cosa si intende per attività didattica prestata dal docente in modalità asincrona?

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità asincrona come caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. Se pure manca alle attività asincrone l’interazione fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni. Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall’uso dello strumento informatico. La loro tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da ciascuna istituzione scolastica nel Piano DDI. Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

12. Quante sono le ore settimanali che il docente deve prestare nella DDI? 

Sono esattamente quelle del proprio orario d’obbligo (18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 ore nella primaria – fermo restando le due ore di programmazione, 25 nell’infanzia), svolte in modalità sincrona e asincrona, sulla base delle delibere del collegio docenti. Il DM 7 agosto 2020 n. 89 contenente le linee guida sulla DDI e l’articolo 2 dell’Ipotesi del CCNI sulla DDI precisano che la declinazione della didattica a distanza è stabilita nel Piano adottato dall’istituzione scolastica e che può prevedere un monte ore alunno ridotto: ferma restando la possibilità che l’orario settimanale/alunno rimanga invariato, l’istituzione scolastica può predisporre un Piano orario di non meno di 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado, non meno di 15 per le scuole secondarie di primo grado e le primarie (non meno di 10 per le prime classi della primaria). Da ciò è possibile che in base al Piano scolastico di DDI adottato dalla specifica scuola, l’orario settimanale di servizio dei singoli docenti sia stato rimodulato e pertanto preveda un numero di ore in modalità sincrona inferiore all’orario settimanale di insegnamento ordinariamente previsto. In questo caso le ore di attività in modalità asincrona potranno ammontare al massimo alla differenza tra l’orario settimanale ordinario e quello rimodulato in base al Piano scolastico di DDI. Ad esempio, se un docente di scuola superiore (con 18 ore settimanali) in base al Piano scolastico di DDI è chiamato ad effettuare 12 ore settimanali di attività di insegnamento in modalità sincrona, il numero massimo di ore che potrà svolgere in modalità sincrona o asincrona sarà pari a 6 ore settimanali. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

13. Come il docente e la scuola organizzano l’orario settimanale complessivo composto di attività sincrone e asincrone? 

Le attività didattiche in modalità sincrona si caratterizzano per l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti; quelle asincrone invece dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. A livello di istituzione scolastica una volta stabilito l’orario settimanale in modalità sincrona, le attività in modalità asincrona o sincrona, a completamento dell’orario d’obbligo del docente, sono programmate su mandato del Collegio dei docenti nei singoli consigli di classe o del team docenti. Sulla base di tali programmazioni collegiali il singolo docente formula un piano individuale di lavoro che comprende la declinazione delle attività sincrone o asincrone, autonomamente gestite e riportate sul registro elettronico. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

14. Il docente impegnato in DDI deve necessariamente erogare da scuola la propria lezione ovvero può erogarla anche da remoto?

Come opportunamente indicato nella nota 9 novembre 2020, n. 2002, documento condiviso con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNI, è demandata alla dirigenza scolastica, nel pieno rispetto delle deliberazioni del collegio dei docenti, adottare le disposizioni organizzative finalizzate a mettere in atto le migliori condizioni per l’erogazione della didattica, anche autorizzando attività non in presenza nell’istituzione scolastica. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa preventiva alla RSU. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

15. Sono previste attività di formazione per il personale docente per l’utilizzo in sicurezza degli strumenti tecnologici connessi alla DDI?

Sì, nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, deve essere assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Pertanto la formazione dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici diventa di fatto obbligatoria (Nota Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020). (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

16. I docenti a tempo determinato possono essere dotati di strumenti informatici per la realizzazione della DDI?

In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive ed eventuali necessità motivate del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere anche attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 1 dell’ipotesi di CCNI. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2002 del 9/11/2020)

17. Il personale docente posto in quarantena ovvero in isolamento fiduciario può svolgere DDI?

Il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per ogni diversa ipotesi, il decreto richiamato e, in particolare, l’ipotesi di CCNI, all’articolo 1, comma 3, disciplinano la prestazione lavorativa a distanza, sempre da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive. Il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d’uso della necessaria strumentazione tecnologica. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2002 del 9/11/2020)

18. Può un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgere la DDI con le proprie classi in quarantena fiduciaria?

Sì. Un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, può svolgere la DDI esclusivamente per le proprie classi in quarantena fiduciaria. (Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020) (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

19. Può un docente in quarantena o in isolamento fiduciario svolgere la DDI a favore di classi o gruppi di alunni in presenza?

Solo in casi definiti. Se le classi sono in presenza a scuola, il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolgerà la DDI da casa, laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali. (Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020) (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

20. Nella scuola primaria, il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche a favore dell’intero gruppo classe?

Sì. Il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe. (Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020) (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

21. Il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche, - qualora posto in quarantena - può continuare ad erogare in modalità agile le attività educative?

Con particolare riferimento alle attività di semiconvitto, il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche – posto in quarantena – può continuare ad erogare in modalità agile le attività educative pomeridiane, programmate all’interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia possibile affidare il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione dell’istituzione convittuale. Qualora il personale, posto in quarantena, operi, invece, sul convitto, laddove non possa garantire la sorveglianza notturna dei convittori e delle convittrici, il rettore/dirigente scolastico procederà alla nomina di personale supplente solo al fine di garantire il rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e numero di convittori effettivamente residenti. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

22. Come si svolgono le attività didattiche per la scuola in ospedale e per l’istruzione domiciliare?

Per la scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare, è auspicabile il proseguimento della didattica in presenza ove sia possibile garantirla, nello stretto rapporto con i medici e con le famiglie che caratterizza questa esperienza. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020)

23. Quando i bambini/ragazzi devono indossare la mascherina a scuola?

L’attività didattica ed educativa, che per effetto del DPCM del 2 marzo possa svolgersi in presenza, deve prevedere l’uso obbligatorio della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale anche per il secondo ciclo di istruzione, per quelle attività che sono svolte in presenza. (cfr. DPCM 2 marzo 2021)

24. Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla (art. 1 c.1 DPCM 7/08/2020). Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento (cfr. verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020).

25. Il personale che interagisce con gli studenti con disabilità deve indossare la mascherina?

Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

26. È previsto l’uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare?

Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto:

  • dell’esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;
  • dell’esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;
  • dell’obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

(Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 505 del 22/02/2021)

27. In che modalità si svolgono le lezioni nei CPIA?

Per i CPIA è possibile equiparare il primo livello all’istruzione del primo ciclo di istruzione. Si invitano le istituzioni scolastiche a valutare se rimodulare l’organizzazione delle attività in modo consentire entro le ore 22:00 il rientro a casa degli studenti iscritti, poiché lo di studio non è contemplato dal DPCM 2 marzo 2021 come deroga al divieto di spostamento tra le ore 22:00 e le ore 5:00 (infatti si fa riferimento a motivi di lavoro, salute e necessità, mentre nello stesso comma per la restante parte della giornata è esplicitato anche lo studio come idonea motivazione per gli spostamenti).

28. Nei casi di DDI al 100%, i docenti devono necessariamente svolgere le lezioni a distanza da scuola?

Anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020)

29. Quali sono le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del Personale amministrativo?

Poiché non è prevista la sospensione delle attività didattiche, bensì il ricorso ad altre forme di erogazione del servizio di istruzione, il lavoro agile del personale amministrativo potrà essere disposto dal Dirigente Scolastico in base a specifiche motivazioni di organizzazione del lavoro, sulla scorta del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020 e sulla base del DPCM 2 marzo 2021.

30. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile?

Sì. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. (Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020) (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

31. Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere supporto da remoto alle attività didattiche?

Sì. Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. (Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020) (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

32. Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, nel caso di quarantena, come può essere svolta la prestazione lavorativa?

In ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente. (Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020) (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

33. Quali sono le indicazioni per i c.d. posti ‘COVID’?

Per le scuole secondarie di II grado, in ragione delle attuali modalità didattiche e fino a nuova comunicazione, deve essere sospesa l’individuazione, la stipula e sottoscrizione di nuovi incarichi per personale docente ed ATA sui c.d. posti ‘COVID’, ivi incluse le eventuali sostituzioni di personale ‘COVID’ assente. I dirigenti scolastici possono valutare se nominare personale docente COVID per garantire il distanziamento fisico nelle attività laboratoriali in presenza, anche in relazione al modello organizzativo adottato che potrebbe comportare una parte della classe in presenza e un’altra parte a distanza. I contratti già sottoscritti non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA. (Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020)

34. Nel caso di alunni con disabilità possono essere utili delle indicazioni specifiche predisposte dalla famiglia o dai medici che lo seguono?

Sì, le indicazioni specifiche dovranno essere comunicate alla scuola che in caso di necessità provvederà ad informare gli operatori sanitari per agevolare l’intervento.

35. Dove posso trovare dati e statistiche sulla distribuzione di mascherine chirurgiche e gel igienizzanti nelle scuole?

In due dashboard sono raccolti i dati e le statistiche relativi alla distribuzione di mascherine chirurgiche e gel igienizzante alle scuole italiane dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19. I dati sono aggiornati ogni due giorni. Ecco i link:

Mascherine chirurgiche nelle scuole

Gel nelle scuole

36. Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.

37. Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto COVID-19, sia esso studente o personale scolastico?

Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020 Rev. del 28 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV- 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Inoltre, per le scuole della regione Sicilia, la circolare esplicativa dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, prot. n. 33108 del 24 settembre 2020, descrive nel dettaglio le modalità organizzative e le procedure attivate dalle ASP per la gestione dei casi COVID-19 delle scuole. Tra queste l’attivazione di Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

38. Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?

Sì. Ogni scuola individua un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della ASP di riferimento. È necessario identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente. Tale figura deve essere formata secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 (art.37).

39. Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?

Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della ASP di riferimento. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti  fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

40. Quali sono i riferimenti del Dipartimento di prevenzione della ASP a cui il Referente scolastico per COVID-19 deve rivolgersi?

Ciascuna ASP della Sicilia, sulla base di quanto disposto nella circolare esplicativa dell’Assessorato della Salute prot. n. 33108 del 24/9/2020, ha comunicato alle scuole del proprio territorio i numeri di cellulare e gli indirizzi mail delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) e l’indirizzo email dell’ASP dedicato ai casi COVID-19 nelle scuole, formato: covid.istruzione@asp.sigla_prov.it oppure covid.istruzione@asp.sigla_prov.org

41. Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19?

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 deve avvisare immediatamente i genitori/tutore legale e contattare l’USCA di riferimento utilizzando i recapiti del Dipartimento di Prevenzione comunicati dall’ASP competente. L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

42. Come si procede nel caso in cui un alunno risulti positivo al test?

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della ASP notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti stretti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. (Cfr. Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”).

43. Come si procede se l’alunno risulta negativo al test?

Se il test è negativo, l’alunno dovrà comunque restare a casa se presenta altri sintomi non riconducibili al COVID, fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico di Medicina Generale il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola.

44. Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?

In tale situazione, l'alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico di Medicina Generale che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test. Nel caso di esito positivo si applicano le procedure di cui alla faq n. 42.

45. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?

In tal caso il Referente scolastico per COVID-19 deve contattare l’USCA di riferimento utilizzando i recapiti del Dipartimento di Prevenzione comunicati dall’ASP competente. Il lavoratore deve essere dotato di una mascherina chirurgica e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del Referente, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

46. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come deve comportarsi?

Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto. Nel caso in cui il Test risulti positivo, si rimanda alla procedura indicata nella faq n. 42.

47. Nel caso di in cui uno studente risulti positivo al tampone, quale è la procedura di comunicazione alla scuola?

In caso di esito positivo del tampone effettuato ad uno studente, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP avviserà il referente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di un tampone. Anche i genitori avranno cura di segnalare la positività dello studente alla scuola (Dirigente scolastico, docente coordinatore della classe).

48. Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

49. Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?

Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione dell’ASP valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti i contatti stretti (gli studenti della stessa classe) e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della ASP.

50. Se un alunno, o operatore scolastico, è convivente di un caso accertato di Sars-Cov-2 deve essere posto in quarantena?

Un alunno, o un operatore scolastico, convivente di un caso accertato di Covid-19 sarà considerato, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020).

51. Da quali canali istituzionali la scuola è avvisata del rientro dell’alunno da una zona estera a rischio COVID-19?

Valgono le disposizioni nazionali e regionali che prevedono la comunicazione alle Asp e la registrazione nel portale della Regione Sicilia.

52. Quali sono le indicazioni per gli studenti che hanno fratelli o altri congiunti immunodepressi?

Le condizioni di isolamento, anche psicologico, al quale sono spesso costretti gli studenti con un genitore o fratello/sorella convivente con una fragilità documentata, sono particolarmente a rischio quanto numerose. E’ evidente che anche a questi studenti, esattamente come a tutti, va garantito il diritto allo studio. In presenza, pertanto, di una immunodepressione documentata di uno dei genitori o fratelli/sorelle conviventi, la scuola (con apposita delibera) può prevedere la realizzazione di interventi mirati di didattica digitale integrata, valutando con i medici curanti anche l’eventualità di ore erogate in presenza con tutte le cautele del caso e adeguando in maniera flessibile (e dinamica, in relazione alle mutevoli possibilità di frequenza) le modalità di valutazione degli apprendimenti e il computo delle assenze.

53. Quale differenza c’è tra isolamento e quarantena?

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi (Cfr. Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”).

54. Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?

Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

55. Quando un soggetto fragile in quarantena può ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera?

L’INPS ha chiarito che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. (cfr. Messaggio INPS n° 3653 del 09/10/2020).

56. Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19?

È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. (cfr. “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – Istruzioni per l’uso” INAIL settembre 2020).

57. Come gestire le elezioni e le riunioni degli Organi Collegiali? Si possono trovare sistemi sicuri e legittimi di elezione a distanza?

Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. (cfr. DPCM 2 marzo 2021)

58. Nel contesto delle attività connesse all’educazione musicale a scuola, come gestire le lezioni di strumento? E quelle di canto?

Le Istituzioni scolastiche, nella predisposizione delle misure organizzative, assicureranno nello svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della Salute), un aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza. In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. (cfr. circolare ministeriale prot. n. 16495 del 15 settembre 2020 recante oggetto “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza”).

59. In questa fase vanno evitate attività che prevedano interventi di soggetti esterni?

Il Dirigente scolastico deve definire le misure di sicurezza per l’accesso di soggetti esterni e la tracciabilità degli ingressi, integrando le stesse all’interno del Documento Valutazione Rischi (DVR) della scuola.

60. Nei laboratori di cucina e sala le attività non possono essere svolte con i distanziamenti proposti per altri tipi di laboratorio. É possibile applicare le norme per i ristoranti?

Sì, prendere spunto da quanto riportato nei protocolli COVID-19 contenuti nel DPCM del 17/5/2020, allegato 17.

61. Come comportarsi per il servizio di sorveglianza durante la pausa pranzo eseguito con personale esterno?

Deve essere garantito da parte del personale esterno il rispetto delle stesse regole previste per quello scolastico, definite nel Protocollo COVID-19 che la scuola ha predisposto. Inoltre, se tale personale esterno è dipendente di una ditta è necessario condividere con essa i rispettivi Protocolli COVID-19.

62. Il diritto allo studio è garantito per gli studenti “fragili”?

L’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli alunni fragili, ossia le studentesse e gli studenti con patologie gravi o immunodepressi - con particolare attenzione per questi ultimi - che sarebbero esposti a un rischio di contagio particolarmente elevato frequentando le lezioni in presenza. Le scuole potranno fare ricorso, per gli studenti fragili, alla didattica digitale integrata o all’istruzione domiciliare. Nei casi di disabilità grave associata a fragilità certificata, in cui sia necessario garantire la presenza dell’alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive, le scuole potranno adottare forme organizzative idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle lezioni. Né va esclusa la possibilità di realizzare progetti flessibili che integrino le due modalità (didattica digitale integrata e moduli di istruzione domiciliare erogata in presenza) e, per gli apprendimenti a distanza, interventi che facilitino la comprensione dei contenuti e l’elaborazione efficace degli stessi attraverso agili modalità di verifica e l’interazione puntuale con il gruppo dei pari, con metodologie e criteri di valutazione di volta in volta negoziati e condivisi con l’alunno.

63. È vero che non ci sarà più la mensa?

Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula. Il CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020), prevede la fornitura del pasto in “lunch box” come misura residuale, dopo aver valutato tutte le altre opzioni, già indicate nel testo del quesito. Nel caso si adotti la soluzione del “lunch box” è bene pulire e disinfettare i banchi prima e dopo aver consumato il pasto. Per il pasto, inoltre, i banchi non devono essere spostati dalla loro posizione, già definita per rispettare i parametri di distanziamento previsti dal CTS.

64. È ipotizzabile all’Infanzia prevedere il pranzo in sezione per poter usare aula attualmente adibita a mensa come spazio per una sezione e garantire maggior distanziamento generale?

Sì, previa pulizia e disinfezione delle superfici impiegate per pranzare, da ripetersi anche al termine del pasto, è possibile organizzare il pranzo all’interno della sezione.

65. Si possono concedere i locali scolastici a Cooperative o altri soggetti esterni alla scuola?

Ferma restando la competenza dell’Ente locale in merito, sì, si possono concedere spazi alle Cooperative o a soggetti esterni in genere, dopo la fine delle lezioni, con la previsione che gli stessi assicurino la pulizia e la disinfezione degli ambienti al termine del loro utilizzo, salvo diversi accordi presi con la scuola (vedi pag. 10 del Piano Scuola 2020/2021). Tuttavia si ritiene importante avviare una fattiva interlocuzione con l'Ente locale che concede gli spazi e, contestualmente, con le Cooperative o i soggetti esterni, per condividere tempi, modi, limiti e aspetti gestionali della concessione d’uso. Inoltre, in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, deve essere redatto il Documento valutazione rischi interferenze (DUVRI), che attesta l’avvenuta informazione circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le parti dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

66. Si possono svolgere attività didattiche in teatri, biblioteche, musei?

Si, sono consentite le attività didattiche che si svolgono ordinariamente e non saltuariamente in ambienti diversi da quelli scolastici (ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei), anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità”, realizzati in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro i quali hanno non solo aderito, ma applicato il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa (cfr. circolare Ministero dell’Istruzione 1870 del 14 ottobre 2020).

67. L’esito del Tampone effettuato presso una struttura privata ha validità per il Dipartimento di prevenzione dell’ASP?

Si, se si tratta di un tampone molecolare effettuato presso una struttura autorizzata dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

68. Le scuole sono tenute ad acquisire il consenso di alunni, genitori e insegnanti per attivare la didattica a distanza?

Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività formative delle scuole di ogni ordine e grado. Peraltro, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro (cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).

69. La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte.
(cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq)

70. Quali sono le informazioni che l'istituzione scolastica può raccogliere dagli studenti o dai genitori, per gli alunni minorenni, nell’ambito delle azioni volte a prevenire il contagio da Covid-19?

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che le istituzioni scolastiche devono adottare in base al quadro normativo vigente (cfr. Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020) vi è, in particolare, quella di informare studenti e famiglie in merito al divieto di fare ingresso nei locali scolastici:

  • in presenza di temperatura superiore ai 37.5°
  • se provenienti da zone a rischio
  • se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

Le scuole non possono, nell'ambito dei cosiddetti "Patti di corresponsabilità" o attraverso altra modulistica, imporre invece alle famiglie e agli alunni di dichiarare periodicamente l’assenza di tali impedimenti all’accesso ai locali scolastici, ma, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto n. 58/2020, possono invece richiedere alle famiglie di collaborare, informando il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, circa:

  • eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai;
  • il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

Resta salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del personale scolastico (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; v. FAQ del Garante - Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria). (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

71. Gli Istituti scolastici devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nelle attività di didattica a distanza?

Sì. Gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare la trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, ai tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi, ai tempi di conservazione e alle altre operazioni di trattamento, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all’erogazione della didattica a distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale (cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).

72. Sono consentite le riprese e le registrazioni audio-video delle lezioni svolte nell’ambito della didattica digitale integrata?

Nell’ambito della didattica digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni. Diversamente non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe. Ciò in quanto l’utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza (cfr. FAQ del Garante “Scuola e privacy” in www.gpdp.it; vedi anche la sezione dedicata a “L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati” delle richiamate “Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”). Si raccomanda, inoltre, di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d’autore). In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque). (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

73. L'istituzione scolastica può creare un account per la registrazione dello studente o del docente alle piattaforme per la didattica digitale integrata? 

Quando la creazione di un account personale è necessaria per l’utilizzo di piattaforme per la didattica digitale integrata, il trattamento dei dati personali, riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, è ammesso purché vengano attivati, per impostazione predefinita, i soli servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività didattica e non deve essere richiesto il consenso dell’utente (studente, genitore o docente) o la sottoscrizione di un contratto. Non è comunque ammessa l’attivazione automatica di servizi o funzionalità ulteriori, non necessari a fini didattici (es. geolocalizzazione o sistemi di social login). Nella configurazione degli account associati a studenti e/o docenti, occorre, tra l'altro, adottare adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti, utilizzare robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione (es. evitando la pre-impostazione di password facilmente conoscibili), definire password policy adeguate e differenziate in funzione degli specifici rischi del trattamento e attribuire di profili di autorizzazione che assicurino l’accesso selettivo ai dati. Al fine di evitare l'uso scorretto e accrescere la consapevolezza nell'utilizzo dei servizi online per la didattica, è opportuno che le scuole effettuino campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e loro familiari, nonché forniscano istruzioni a docenti, e altro personale, sulle corrette modalità di fruizione dei predetti servizi nel rispetto dei diritti altrui. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

74. Dove possiamo trovare indicazioni riguardo la tutela della privacy durante la DDI?

Tali indicazioni sono reperibili nel documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, a cura del Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla Nota del Ministero n. 11600 del 3 settembre 2020,  il cui fine è di fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per l'implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

75. Le scuole possono trattare particolari categorie di dati personali nell'ambito della emergenza sanitaria, tra cui i dati relativi allo stato di salute?

Si, istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati poiché la base giuridica per tale trattamento è costituita dalla normativa finalizzata al contenimento della diffusione del virus all'interno degli istituti scolastici.

76. Per quanto tempo le scuole possono detenere i dati personali trattati nell'ambito della emergenza sanitaria?

Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di conservare e proteggere i dati raccolti secondo quando previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) ed in base alla normativa nazionale di adeguamento di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e comunque per il tempo strettamente necessario.

77. Le scuole possono diffondere i dati personali relativi a categorie particolari, quali quelli riguardanti lo stato di salute, di insegnanti, alunni e genitori all'esterno?

No, gli Istituti scolastici non possono diffondere tali dati all'esterno e sono tenuti al trattamento degli stessi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

78. È possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all’eventuale esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l’accesso a scuola?

No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l’altrui stato di salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari. Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti, attraverso un’apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, etc. (FAQ del Ministero dell’Istruzione)

79. Con riferimento al piano vaccinale in corso per il personale scolastico come deve avvenire il trattamento dei dati personali degli interessati da parte del datore di lavoro?

Il Garante della Privacy chiarisce che “Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Sul punto il Ministero dell’istruzione ha precisato che il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ai fini della giustificazione dell’assenza dal servizio, è legittimato all’acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre, ma il documento “non deve recare informazioni sulla tipologia della prestazione specialistica effettuata dal dipendente”. 

La giustificazione dell’assenza per malattia è quindi necessaria ma il datore di lavoro non è in alcun modo tenuto a conoscerne il contenuto né a chiedere la documentazione che certifichi l’avvenuta vaccinazione. Ulteriori informazioni sono disponibili:

80. La circolazione delle varianti richiede una modifica delle misure di prevenzione in ambito comunitario?

No, non è indicato modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani. Al contrario poiché il rischio di trasmissione associato all’introduzione e alla diffusione nella comunità delle varianti di SARS-CoV-2 è stato valutato come alto è necessaria un’applicazione più rigorosa delle misure per ridurre la diffusione dell’infezione. (“Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021”)

81. I lavoratori vaccinati devono mantenere l’uso dei DPI e dei dispositivi medici, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro?

Ogni lavoratore anche se ha completato il ciclo vaccinale per proteggere sé stesso, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico (laddove possibile), indossare i DPI, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo le consolidate procedure e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione. (“Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021”)

82. Se una persona vaccinata con una o due dosi viene identificata come contatto stretto di un caso positivo, bisogna adottare le misure previste per i contatti stretti?

Sì. Indipendentemente dalla vaccinazione le persone individuate dalle autorità sanitarie come contatti stretti di un caso COVID-19 dovranno adottare le disposizioni prescritte dalle competenti autorità. (“Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021”)

83. Nel caso di infezione da SARS-Cov-2 da parte del personale scolastico si configura per il dirigente scolastico una forma di responsabilità?

Con provvedimento legislativo (art.42, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), l’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all’infortunio sul luogo di lavoro. L’Inail ha peraltro chiarito che insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA ed altri, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza - quindi a presupposto contatto con studenti ed altri soggetti - sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio. Tuttavia l’eventuale responsabilità del datore di lavoro non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, potendo questa derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, primo fra tutti, quello sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali o dall’inosservanza dei protocolli e delle prescrizioni regionali. (Circolare Ministero dell’Istruzione 688 del 5 maggio 2021)

84. Nel caso di infezione da SARS-Cov-2 da parte del personale scolastico il dirigente scolastico è tenuto a effettuare la denuncia all’INAIL?

Il dirigente scolastico ha l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento. Ciò senza effettuare preventivamente alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail (Circolare Inail 13/2020). L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Il termine di due giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC. Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici. (Circolare Ministero dell’Istruzione 688 del 5 maggio 2021)

85. Nel caso di infezione da SARS-Cov-2 da parte degli studenti il dirigente scolastico è tenuto a effettuare la denuncia all’INAIL?

L’Inail ha chiarito che l’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:

a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Sono quindi esclusi gli infortuni non connessi ad attività per le quali sussiste l’obbligo di legge, così come l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

L’Inail ha quindi specificato che esiste una limitazione della tutela assicurativa che non consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di infortunio. Resta fermo che, anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio e l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail. (Circolare Ministero dell’Istruzione 688 del 5 maggio 2021)

86. È previsto il riconoscimento dell’infortunio per docenti e studenti anche durante la didattica a distanza?

Come è noto la didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail (Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79 Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi). L’Inail ha precisato che la copertura assicurativa non può pertanto che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.

Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista (Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28 Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi):

a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento dell’attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.

b) siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.

Inoltre nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, strumenti che richiedono l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici. L’Inail ritiene dunque che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo - ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza. (Circolare Ministero dell’Istruzione 688 del 5 maggio 2021)

 

 

Aree Tematiche

Notizie

AVVISO Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 2023/24 – Espressione preferenze sede – FASE 2

21 Lug, 2023

Pubblicazione dell'AVVISO relativo alla procedura informatizzata immissioni in ruolo…

AVVISO Procedura Informatizzata nomine in ruolo a.s. 2023/2024 Fase Assegnazione candidati su provincia

21 Lug, 2023

Pubblicazione dell'AVVISO relativo alla procedura Informatizzata Nomine in Ruolo…

Avviso: Reclutamento del personale docente. Procedura “per chiamata”. Apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze

21 Lug, 2023

AVVISO - Reclutamento del personale docente. Procedura “per chiamata” di cui…

Immissioni in ruolo a.s. 2023-2024 – Decreto ripartizione contingente GM-GaE – Rettificato al 21/07/2023

21 Lug, 2023

Rettificato al 21/07/2023 del Decreto ripartizione contingente GM-GaE per le…

Immissioni in ruolo a.s. 2023/2024 – Decreto ripartizione contingente GM-GaE – Rettificato al 19/07/2023

20 Lug, 2023

Rettifica del 19/07/2023 del Decreto di ripartizione contingente GM-GaE per le…

Pubblici proclami